GRUPPO CONSILIARE
“INSIEME PER SANT’ANGELO”
Alla Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Potenza
Alla Corte dei Conti di Potenza
Al Prefetto di Potenza
Al
Sindaco del Comune di Sant’Angelo Le Fratte
Alla Giunta Comunale
Alla Regione
Basilicata Ufficio Urbanistica
Alla
Regione Basilicata Ufficio Geologico
Al Segretario
Comunale
anticipata
via fax
Al Responsabile Area Tecnica
OGGETTO: Delibera di G.M. n. 53 del 16/06/2012 e successiva
determinazione responsabile Area Tecnica n. 27 del 16/2/2013. Affidamento in
concessione area ex prefabbricati di proprietà comunale. Esposto.
I
sottoscritti Barba Daniele e Coppola Gerardo, consiglieri comunali di
Sant’Angelo Le Fratte appartenenti al gruppo “INSIEME PER SANT’ANGELO”, espongono quanto segue.
Con la delibera
in oggetto, l’Amministrazione Comunale stabiliva di procedere alla
riqualificazione di un’area (ISCA) che ospitava i prefabbricati installati a
seguito del sisma del 1980 per assegnarla in concessione a terzi.
Con lo
stesso atto l’Amministrazione assegnava le funzioni di R.U.P. al responsabile
Area Tecnica il quale, con successiva determinazione n. 108 del 29/06/2012,
approvava schema di avviso pubblico per
la cessione dell’area in concessione onerosa. In seguito il responsabile Area
Tecnica disponeva avviso pubblico con il quale informava circa la possibilità
di presentare manifestazione d’interesse all’acquisizione dell’area in
questione.
Particolare significativo dell’avviso,
nonostante nell’atto di indirizzo ciò non fosse assolutamente previsto, è dato
dalla circoscritta e limitata possibilità di presentare proposte stranamente riferita ai soli
imprenditori agricoli e/o che svolgessero attività strettamente connesse
all’agricoltura. Circostanza questa che, oltre ad essere stata discrezionalmente
assunta dal responsabile Area Tecnica, rileva l’incompatibilità della scelta operata con l’uso di un’area di fatto ricompresa nel perimetro dell’abitato
(la stessa è posta a ridosso di numerose palazzine di edilizia residenziale) ed interamente urbanizzata del Comune con
il relativo suolo che risulta completamente trasformato (muri in c.a.,
pavimentazione in asfalto, sottoservizi a rete, ecc.).
L’unica
manifestazione di interesse all’acquisizione dell’area in questione proveniva
dalla ditta F.lli Russo Salvatore e Figli di Eboli.
Nonostante
la formale diffida prodotta da questo gruppo consiliare, il responsabile Area
Tecnica non ha interrotto il procedimento ed anzi con propria determinazione n.
27 del 16/2/2013 ha approvato il
disciplinare di gara (per una sola ditta!) che, per il suo contenuto,
non solo conferma integralmente tutte le perplessità a suo tempo manifestate,
ma mette maggiormente in evidenza la
effettiva (non nascosta) volontà di cedere beni pubblici a prezzi di saldo (altrimenti
come può diversamente definirsi la scelta di far proporre alla ditta
richiedente il corrispettivo del canone di concessione anziché determinare di
Ufficio quello base ritenuto più congruo e confacente con gli interessi
dell’Ente e sul quale ovviamente richiedere
poi la presentazione di offerte in aumento?)
Posto
che l’attività di programmazione per quanto attiene all’uso del territorio ed
alla gestione del patrimonio pubblico è di esclusiva competenza del Consiglio e
dell’Amministrazione che non possono quindi delegare a terzi di stabilire modalità di utilizzo dell’area
in questione, si rileva come tutti gli atti relativi al predetto
procedimento sono stati assunti in palese
violazione delle disposizioni di legge per i seguenti motivi:
1) la competenza
relativa ad attività immobiliari che riguardino la gestione del patrimonio
pubblico, ivi compresa la concessione, appartiene ESCLUSIVAMENTE al Consiglio
Comunale, così come stabilito dalla lettera l) del comma 2 dell’art. 42 del
D.Lgs n. 267/2000, che a tutt’oggi non è
stato chiamato ad esprimersi in merito e che non dispone di alcuna informazione
circa l’eventuale proposta di riqualificazione dell’area in questione. Siamo invece di fronte ad un Responsabile Area
Tecnica che autonomamente, ma sicuramente con il presupposto avallo
dell’Amministrazione, in mancanza di
qualsiasi preventiva deliberazione consiliare, privatamente decide
di offrire in concessione per 30 anni ad
un solo imprenditore un’area pubblica urbanizzata di mq. 24.500. Come è
noto le manifestazioni di interesse non
costituiscono un atto vincolante per l’Amministrazione che invece deve sempre
uniformarsi, nella gestione dei beni patrimoniali, al conseguimento del maggior
profitto possibile per l’Ente e ciò può avvenire soltanto ampliando la base
dei pretendenti ovvero predisponendo un’asta pubblica aperta alla
partecipazione di tutti gli eventuali interessati. Paradossale risulta poi
l’art. 7 del disciplinare di gara laddove si prevede che anziché predeterminare l’eventuale
canone di concessione ai fini dell’assegnazione dell’area si rinvia alla valutazione dell’offerta del richiedente la concessione, praticamente
è il concessionario che stabilisce tempi, modalità e prezzo! Il
disciplinare di gara presenta inoltre una serie di anomalie che lasciano chiaramente intendere quale sia l’effettiva
intenzione dell’Amministrazione: dal prezzo di concessione che in pratica stabilirà il concessionario
alla mancanza di previsione di alcuna idonea fidejussione atta a
garantire l’Ente in caso di inadempimento nella rimozione delle strutture
eventualmente realizzate ad avvenuta decorrenza della concessione fino alle
generiche modalità di nomina della commissione di valutazione dell’(unica!!)
offerta.
2) Dove sono gli atti di programmazione? Chi è deputato a
decidere? Se si delegano a terzi le scelte come possiamo escludere che, per
esempio, l’ipotesi in attuazione non sia altro che una forma mascherata per
poter invece allocare nell’area impianti fotovoltaici (ad esempio con il
pretesto di realizzare coperture di eventuali serre ….per coltivare fiori?). E’
evidente che tale possibilità andava comunque espressamente trattata nel bando
con relativa esclusione essendo
chiaramente incompatibile con la destinazione dell’area di che trattasi.
3) non rientra tra le competenze della Giunta Comunale la
nomina del R.U.P., così come anche statuito dalla pronuncia n. 0044848
del 10/05/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici notificata
peraltro allo stesso Sindaco di Sant’angelo Le Fratte ed al responsabile Area
Tecnica.Anche in questo caso si manifesta una reiterata violazione delle
norme di legge.
4)
gli atti adottati contrastano con la legislazione urbanistica e
le vigenti norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di S.Angelo Le
Fratte e del redigendo Regolamento Urbanistico.
A
tale proposito si evidenzia che:
- Con D.P.G.R. n. 236 del 7/3/1996 la Regione Basilicata
approvava il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di S.Angelo le
Fratte;
- detto piano individuava tra l’altro perimetrandola, l’area dove
insistevano i rimossi prefabbricati
qualificandola come zona PF “zona
prefabbricati dell’80”;
- L’art. 29 delle norme tecniche di
attuazione del richiamato P.R.G, che disciplina specificatamente l’uso di
detta area, in netto contrasto con quelle che sono le finalità
della richiamata delibera ed atti conseguenti, in sintesi
stabilisce che:
-
Art. 29.1 - “La zona PF è
soggetta a piano particolareggiato preventivo”, per cui non potrà esserne disposto alcun utilizzo
fino a quando tale piano non sarà adottato o non subentreranno ulteriori e
diverse norme urbanistiche
-
Art. 29.2 - “E’ fatto
divieto assoluto di qualsiasi costruzione”, ancora,“Le aree sono soggette a
consolidamento preventivo e potranno essere riutilizzate per attrezzature
pubbliche e per attività varie, agricole, commerciali, industriali”, è
ovvio che l’area, interamente urbanizzata con fondi pubblici, non potrà subire
alcun intervento di trasformazione edilizia se non dopo che sia stato predisposto piano
particolareggiato di destinazione dell’area, siano stati realizzati appropriati
interventi di bonifica e di consolidamento della stessa ragion per cui, anche in
considerazione dei notevoli costi già sostenuti ed ancora da sostenere per tale
bonifica, non potrà inevitabilmente avere alcuna diversa finalità di utilizzo
se non quella di area destinata ad attrezzature pubbliche a meno che
l’eventuale concessionario non assuma a suo carico anche l’onere per il
preventivo consolidamento dell’area, circostanza questa di cui nel disciplinare
di gara non vi è traccia.
-
Art. 29.3 - “La zona è
soggetta ad interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria”. Che il misterioso intervento
che si intende realizzare sia difforme dalle vigenti norme è praticamente
ammesso dallo stesso responsabile Area Tecnica che all’art. 10 del disciplinare
di gara testualmente riporta: “L’istanza
di permesso di costruire, sottoscritta dal concessionario, l’allegata pratica
edilizia nonché gli atti necessari alla approvazione della variante
urbanistica per la realizzazione dell’intervento dovranno essere
presentate….”
Sempre con riferimento
alla richiamata normativa urbanistica occorre inoltre rilevare che:
- In adempimento a quanto stabilito dalla legge regionale n. 23/99 e
successive modifiche, il Comune di
Sant’Angelo Le Fratte con delibera di G.M. n. 85 del 29/12/2006 dava atto
della avvenuta presentazione degli elaborati tecnici e definizione delle fasi progettuali del redigendo Regolamento
Urbanistico di cui alla richiamata normativa regionale;
- Che l’area anzidetta, a seguito della redazione del citato
Regolamento Urbanistico (elaborato ed avviato dalla precedente
amministrazione), veniva qualificata come zona AF4 “zona impianti sportivi”, ipotizzando
quindi, conformemente alle surriportate considerazioni, un uso esclusivo dell’area a finalità
di attrezzature pubbliche e che, ad
oggi, nessuna modifica a tale indirizzo urbanistico è stata mai disposto
nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme di legge;
- Che in data 19/11/2008 si è tenuta presso la Regione Basilicata
conferenza di pianificazione nel corso della quale, nel prendere atto
della proposta di piano avanzata dal Comune, la Regione Basilicata
richiedeva la elaborazione di schede di dettaglio, in particolare riferite
alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, oltre che
l’approfondimento degli studi geologici;
- Che a tutt’oggi il Comune non ha ancora provveduto in merito e che quindi, per
l’effetto, nelle more dell’attuazione del disposto dell’art. 16 della
legge regionale 23/99 risulta del tutto impraticabile l’ipotesi di
destinare discrezionalmente l’area ad usi diversi;
- Che, di conseguenza, le finalità di trasformazione urbanistica
dell’area contenute nell’atto deliberativo di indirizzo in oggetto ed in
quelli conseguenti, contrastando palesemente con le norme di PRG vigente e
del RU in itinere, prefigurano
anche una potenziale attività di lottizzazione abusiva come individuata
dal 1° comma dell’art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
Per tutti i suesposti motivi si invitano le
Autorità in indirizzo ad intervenire affinchè siano accertate e sanzionate
tutte le irregolarità ed abusi eventualmente commessi nella gestione del
procedimento in questione ed in particolare nella palese ingiustificata volontà
di cedere a terzi, evidentemente a prezzi di saldo, parti consistenti del
patrimonio pubblico da destinare tra l’altro ad attività incompatibili con le
vigenti norme urbanistiche.
Nel contempo si diffidano il Sindaco e la Giunta Comunale ad
assumere tempestivamente ogni iniziativa utile affinchè tutti i relativi atti
vengano immediatamente revocati ed il
procedimento in questione venga annullato al fine di evitare gravi ed
irreparabili danni per il Comune.
Sant’Angelo
Le Fratte, 07/ 03 /2013