Il ricorso della clinica Luccioni
contro la Regione.
Tutto era cominciato con una serie di contestazioni effettuate dai Nas al termine di alcuni sopralluoghi. La situazione della Clinica Luccioni di Potenza era quindi finita sotto la lente
d’ingrandimento della giunta regionale che, attraverso una delibera, lo scorso 17 maggio, aveva concesso alla struttura trenta giorni di tempo per risolvere le criticità evidenziate ed evitare le procedure di sospensione e l’eventuale revoca dell’autorizzazione all’esercizio. Un documento impugnato dai legali della Clinica Luccioni davanti al Tar lucano. E il primo round davanti ai giudici amministrativi è andato proprio ai ricorrenti che hanno chiesto ed ottenuto la sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso nei mesi scorsi dalla Regione Basilicata. Il tribunale amministrativo entrerà pienamente nel merito della questione con l’udienza pubblica già fissata per il 10 gennaio del 2013. Al termine della camera di consiglio di martedì, invece, è arrivata l’ordinanza attraverso la quale è stato accolto il ricorso presentato dai legali della Clinica Luccioni contro la Regione Basilicata, l’Asp di Potenza e i Carabinieri del Nas. Secondo i giudici di via Rosica, infatti, tre delle 18 carenze strutturali individuate rientrano nell’ambito delle deroghe ai requisiti strutturali, mentre le altre 15 sarebbero contemplate nell’ambito della Dia (Denuncia di inizio attività) sanitaria. Per il Tar, quindi, la Clinica Luccioni non è obbligata a presentare alla Regione Basilicata nessun progetto per superare la situazione di carenze infrastrutturali all’origine delle contestazioni effettuate dai Nas. Sempre attraverso la delibera dello scorso 17 maggio, inoltre, la giunta regionale aveva disposto la chiusura dell’attività ambulatoriale di fisiochinesiterapia. Il Tar ha però sospeso l’efficacia anche di questo secondo provvedimento, in quanto “non può essere bloccata l’attività di fisiochinesiterapia, svolta nei giorni immediatamente successivi agli interventi chirurgici nei confronti dei pazienti, operati presso la struttura ricorrente”. Resta valido, invece, lo stop all’attività di fisiochinesiterapia in favore di portatori di patologie ortopediche in fase acuta.