Avviso


                                GRUPPO CONSILIARE

                          “INSIEME PER SANT’ANGELO”

                                                                                    Alla Procura della Repubblica
                                                                                    c/o Tribunale di Potenza
                                                                                       
                                                                                    Alla Corte dei Conti di Potenza

                                                 Al Prefetto di Potenza
                                                          
                                                 Al Sindaco del Comune di Sant’Angelo Le Fratte

                                                                                     Alla Giunta Comunale 

                                                                                    Alla Regione Basilicata Ufficio Urbanistica
      
                                                                                    Alla Regione Basilicata Ufficio Geologico

                                                                                    Al Segretario Comunale
    anticipata via fax
                                                                                    Al Responsabile Area Tecnica

                                                                                                                                                                                
OGGETTO: Delibera di G.M. n. 53 del 16/06/2012 e successiva determinazione responsabile Area Tecnica n. 27 del 16/2/2013. Affidamento in concessione area ex prefabbricati di proprietà comunale. Esposto.
                      
I sottoscritti Barba Daniele e Coppola Gerardo, consiglieri comunali di Sant’Angelo Le Fratte appartenenti al gruppo “INSIEME PER SANT’ANGELO”, espongono quanto segue.

   Con la delibera in oggetto, l’Amministrazione Comunale stabiliva di procedere alla riqualificazione di un’area (ISCA) che ospitava i prefabbricati installati a seguito del sisma del 1980 per assegnarla in concessione a terzi.
    Con lo stesso atto l’Amministrazione assegnava le funzioni di R.U.P. al responsabile Area Tecnica il quale, con successiva determinazione n. 108 del 29/06/2012, approvava schema di avviso pubblico  per la cessione dell’area in concessione onerosa. In seguito il  responsabile Area Tecnica disponeva avviso pubblico con il quale informava circa la possibilità di presentare manifestazione d’interesse all’acquisizione dell’area in questione.
      Particolare significativo dell’avviso, nonostante nell’atto di indirizzo ciò non fosse assolutamente previsto, è dato dalla circoscritta e limitata possibilità di presentare proposte stranamente riferita ai soli imprenditori agricoli e/o che svolgessero attività strettamente connesse all’agricoltura. Circostanza questa che, oltre ad essere stata discrezionalmente assunta dal responsabile Area Tecnica, rileva l’incompatibilità della scelta operata con l’uso di un’area di fatto ricompresa nel perimetro dell’abitato (la stessa è posta a ridosso di numerose palazzine di edilizia residenziale) ed interamente urbanizzata del Comune con il relativo suolo che risulta completamente trasformato (muri in c.a., pavimentazione in asfalto, sottoservizi a rete, ecc.).
L’unica manifestazione di interesse all’acquisizione dell’area in questione proveniva dalla ditta F.lli Russo Salvatore e Figli di Eboli.  
Nonostante la formale diffida prodotta da questo gruppo consiliare, il responsabile Area Tecnica non ha interrotto il procedimento ed anzi con propria determinazione n. 27 del 16/2/2013 ha approvato il disciplinare di gara (per una sola ditta!) che, per il suo contenuto, non solo conferma integralmente tutte le perplessità a suo tempo manifestate, ma mette maggiormente in evidenza la effettiva (non nascosta) volontà di cedere beni pubblici a prezzi di saldo (altrimenti come può diversamente definirsi la scelta di far proporre alla ditta richiedente il corrispettivo del canone di concessione anziché determinare di Ufficio quello base ritenuto più congruo e confacente con gli interessi dell’Ente e  sul quale ovviamente richiedere poi la presentazione di offerte in aumento?)

Posto che l’attività di programmazione per quanto attiene all’uso del territorio ed alla gestione del patrimonio pubblico è di esclusiva competenza del Consiglio e dell’Amministrazione che non possono quindi delegare a terzi di stabilire modalità di utilizzo dell’area in questione, si rileva come tutti gli atti relativi al predetto procedimento sono stati assunti in palese violazione delle disposizioni di legge per i seguenti motivi:

1)      la competenza relativa ad attività immobiliari che riguardino la gestione del patrimonio pubblico, ivi compresa la concessione, appartiene ESCLUSIVAMENTE al Consiglio Comunale, così come stabilito dalla lettera l) del comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, che a tutt’oggi non è stato chiamato ad esprimersi in merito e che non dispone di alcuna informazione circa l’eventuale proposta di riqualificazione dell’area in questione. Siamo invece di fronte ad un Responsabile Area Tecnica che autonomamente, ma sicuramente con il presupposto avallo dell’Amministrazione, in mancanza di qualsiasi preventiva deliberazione consiliare, privatamente decide di offrire in concessione per 30 anni ad un solo imprenditore un’area pubblica urbanizzata di mq. 24.500. Come è noto le manifestazioni di interesse non costituiscono un atto vincolante per l’Amministrazione che invece deve sempre uniformarsi, nella gestione dei beni patrimoniali, al conseguimento del maggior profitto possibile per l’Ente e ciò può avvenire soltanto ampliando la base dei pretendenti ovvero predisponendo un’asta pubblica aperta alla partecipazione di tutti gli eventuali interessati. Paradossale risulta poi l’art. 7 del disciplinare di gara laddove si prevede che anziché predeterminare l’eventuale canone di concessione ai fini dell’assegnazione dell’area si rinvia alla valutazione dell’offerta del richiedente la concessione, praticamente è il concessionario che stabilisce tempi, modalità e prezzo! Il disciplinare di gara presenta inoltre una serie di anomalie che lasciano chiaramente intendere quale sia l’effettiva intenzione dell’Amministrazione: dal prezzo di concessione che in pratica stabilirà il concessionario alla mancanza di previsione di alcuna idonea fidejussione atta a garantire l’Ente in caso di inadempimento nella rimozione delle strutture eventualmente realizzate ad avvenuta decorrenza della concessione fino alle generiche modalità di nomina della commissione di valutazione dell’(unica!!) offerta.
2)      Dove sono gli atti di programmazione? Chi è deputato a decidere? Se si delegano a terzi le scelte come possiamo escludere che, per esempio, l’ipotesi in attuazione non sia altro che una forma mascherata per poter invece allocare nell’area impianti fotovoltaici (ad esempio con il pretesto di realizzare coperture di eventuali serre ….per coltivare fiori?). E’ evidente che tale possibilità andava comunque espressamente trattata nel bando con relativa esclusione  essendo chiaramente incompatibile con la destinazione dell’area di che trattasi.
3)      non rientra tra le competenze della Giunta Comunale la nomina del R.U.P., così come anche statuito dalla pronuncia n. 0044848 del 10/05/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici notificata peraltro allo stesso Sindaco di Sant’angelo Le Fratte ed al responsabile Area Tecnica.Anche in questo caso si manifesta una reiterata violazione delle norme di legge.
4)      gli atti adottati  contrastano con la legislazione urbanistica e le vigenti norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di S.Angelo Le Fratte e del redigendo Regolamento Urbanistico.

A tale proposito si evidenzia che:
  • Con D.P.G.R. n. 236 del 7/3/1996 la Regione Basilicata approvava il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di S.Angelo le Fratte;
  • detto piano individuava tra l’altro perimetrandola, l’area dove insistevano i rimossi  prefabbricati qualificandola come zona PF “zona prefabbricati dell’80”;
  • L’art. 29 delle norme tecniche di attuazione del richiamato P.R.G, che disciplina specificatamente l’uso di detta area, in netto contrasto con quelle che sono le finalità della richiamata delibera ed atti conseguenti, in sintesi stabilisce che:
-          Art. 29.1 - “La zona PF è soggetta a piano particolareggiato preventivo”, per cui non potrà esserne disposto alcun utilizzo fino a quando tale piano non sarà adottato o non subentreranno ulteriori e diverse norme urbanistiche 
-          Art. 29.2 - “E’ fatto divieto assoluto di qualsiasi costruzione”, ancora,“Le aree sono soggette a consolidamento preventivo e potranno essere riutilizzate per attrezzature pubbliche e per attività varie, agricole, commerciali, industriali”, è ovvio che l’area, interamente urbanizzata con fondi pubblici, non potrà subire alcun intervento di trasformazione edilizia  se non dopo che sia stato predisposto piano particolareggiato di destinazione dell’area, siano stati realizzati appropriati interventi di bonifica e di consolidamento della stessa ragion per cui, anche in considerazione dei notevoli costi già sostenuti ed ancora da sostenere per tale bonifica, non potrà inevitabilmente avere alcuna diversa finalità di utilizzo se non quella di area destinata ad attrezzature pubbliche a meno che l’eventuale concessionario non assuma a suo carico anche l’onere per il preventivo consolidamento dell’area, circostanza questa di cui nel disciplinare di gara non vi è traccia.  
-          Art. 29.3 - “La zona è soggetta ad interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria”. Che il misterioso intervento che si intende realizzare sia difforme dalle vigenti norme è praticamente ammesso dallo stesso responsabile Area Tecnica che all’art. 10 del disciplinare di gara testualmente riporta: “L’istanza di permesso di costruire, sottoscritta dal concessionario, l’allegata pratica edilizia nonché gli atti necessari alla approvazione della variante urbanistica per la realizzazione dell’intervento dovranno essere presentate….”

Sempre con riferimento alla richiamata normativa urbanistica occorre inoltre rilevare che:
  • In adempimento a quanto stabilito dalla legge regionale n. 23/99 e successive modifiche,  il Comune di Sant’Angelo Le Fratte con delibera di G.M. n. 85 del 29/12/2006 dava atto della avvenuta presentazione degli elaborati tecnici  e definizione delle fasi  progettuali del redigendo Regolamento Urbanistico di cui alla richiamata normativa regionale;
  • Che l’area anzidetta, a seguito della redazione del citato Regolamento Urbanistico (elaborato ed avviato dalla precedente amministrazione), veniva qualificata come zona AF4 “zona impianti sportivi”, ipotizzando quindi, conformemente alle surriportate considerazioni, un uso esclusivo dell’area a finalità di attrezzature pubbliche e che, ad oggi, nessuna modifica a tale indirizzo urbanistico è stata mai disposto nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme di legge;
  • Che in data 19/11/2008 si è tenuta presso la Regione Basilicata conferenza di pianificazione nel corso della quale, nel prendere atto della proposta di piano avanzata dal Comune, la Regione Basilicata richiedeva la elaborazione di schede di dettaglio, in particolare riferite alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, oltre che l’approfondimento degli studi geologici; 
  • Che a tutt’oggi il Comune non ha ancora provveduto in merito e che quindi, per l’effetto, nelle more dell’attuazione del disposto dell’art. 16 della legge regionale 23/99 risulta del tutto impraticabile l’ipotesi di destinare discrezionalmente l’area ad usi diversi;
  • Che, di conseguenza, le finalità di trasformazione urbanistica dell’area contenute nell’atto deliberativo di indirizzo in oggetto ed in quelli conseguenti, contrastando palesemente con le norme di PRG vigente e del RU in itinere, prefigurano anche una potenziale attività di lottizzazione abusiva come individuata dal 1° comma dell’art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

Per tutti i suesposti motivi si invitano le Autorità in indirizzo ad intervenire affinchè siano accertate e sanzionate tutte le irregolarità ed abusi eventualmente commessi nella gestione del procedimento in questione ed in particolare nella palese ingiustificata volontà di cedere a terzi, evidentemente a prezzi di saldo, parti consistenti del patrimonio pubblico da destinare tra l’altro ad attività incompatibili con le vigenti norme urbanistiche.
Nel contempo si diffidano il Sindaco e la Giunta Comunale ad assumere tempestivamente ogni iniziativa utile affinchè tutti i relativi atti vengano immediatamente revocati ed  il procedimento in questione venga annullato al fine di evitare gravi ed irreparabili danni per il Comune.

Sant’Angelo Le Fratte, 07/ 03 /2013
                                                                                       


  I Consiglieri Comunali
Daniele BARBA
Gerardo COPPOLA




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